"IL PAP'OCCHIO" A MARGHERA MERCOLEDI' 15
"IL PAP'OCCHIO" A MARGHERA MERCOLEDI' 15 Stampa E-mail

 

MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO  a Marghera, presso il Centro Civico Catene, via Catene 65, ore 17,30 visione di alcune scene del film del 1980

“Il Pap’occhio” di Renzo Arbore,sceneggiatura di Luciano De Crescenzo

Attori:Renzo Arbore, Roberto Benigni, Isabella Rossellini, Manfred Freyberger, Mario Marenco, Andy Luotto, Luciano De Crescenzo, Diego Abatantuono, Ruggero Orlando, Martin Scorsese, Mariangela Melato

Sua santità, con l’intenzione di divulgare i sacri contenuti con un programma musicale sulla televisione vaticana, contatta un regista che mette in scena, con una strampalata compagnia, un divertente musical sulla vita di Gesù, dall’ultima cena al tradimento di Giuda con il Gallo (un cantante) che canta e la specialissima apparizione di Dio! La particolare iniziativa viene interpreta nei luoghi e nei fatti da disincantati attori in una miscela di divertente divulgazione e dissacrazione. Gli interni furono girati nella Reggia di Caserta con la fotografia di Luciano Tovoli (Professione Reporter). Si segnala la partecipazione straordinaria di Martin Scorsese (il famoso regista).

Il film fu sequestrato dalle sale per vilipendio della religione di stato (il concordato del 1984 era ancora da venire e vigeva quello fascista). Solo nel 1998 venne ridistribuito dopo che Benigni ottenne l’Oscar per il film “La vita è bella”.

 

Trovate qui, cliccando a destra, su leggi tutto la quarta parte dell'Informativa Concordataria sull'importante articolo 7 e la legge di attuazione 222/1985 che contiene le norme sull'otto per mille

 

L’importante articolo 7 dell’Accordo di revisione del 1984, relativo alle nuove discipline degli Enti Ecclesiastici e all’istituzione di una Commissione Paritetica per gli impegni finanziari dello stato italiano. La legge 222 del 20 maggio 1985 con la norma sull’8 per mille.

L’articolo 7 consta di 6 paragrafi diversi, in breve:

1- Niente limitazioni legislative, né speciali gravami fiscali per costituzione, capacità giuridica e attività per le associazioni e istituzioni religiose e di culto.

2- Sul riconoscimento della capacità giuridica degli enti ecclesiastici

3- Effetti e regimi tributari per gli enti ecclesiastici

4- Affissioni e collette negli edifici di culto non sono soggette a oneri fiscali.

5- L’amministrazione dei beni ecclesiastici e il suo controllo è prerogativa del diritto canonico. Solo per gli acquisti effettuate come persone giuridiche sono soggetti ai controlli delle leggi italiane.

6- Istituzione di una Commissione paritetica per la disciplina degli enti e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano

L’esito legislativo della Commissione di cui al paragrafo -6- si concretizzerà nella Legge 222 del 20 maggio 1985, e dal suo regolamento di esecuzione.

La legge 222 al Titolo 1 disciplina la personalità giuridica degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e al Titolo 2 detta le norme per i Beni ecclesiastici e il Sostentamento del Clero, al Titolo 3 istituisce il Fondo edifici di culto.

Vengono creati gli Istituti per il sostentamento del clero per ogni diocesi e uno a livello centrale eretto dalla Conferenza Episcopale. Ogni Istituto provvede ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi.

Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite dalle oblazioni versate per erogazioni liberali dalle persone fisiche ( art. 46 della legge) e dal meccanismo dell’8 per mille di cui all’art. 47 e 48 della legge 222.

(Art.46 legge 222- A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.
Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze
.)

(Art.47legge 222- ………A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50. A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.)

(Art.48 Legge 222 - Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.)

Insomma l’art. 7 della Revisione del Concordato istituisce la speciale commissione paritetica stato-CEI, che istituisce l’8 per mille.

Il meccanismo è semplice ma non corretto. L’8 per mille deriva infatti dall’imposta su tutte le dichiarazioni annuali dei redditi delle persone fisiche (Unico, 730, ecc), anche sull’imposta di chi non presenta o non firma per l’8 per mille in dichiarazione. La suddivisione dell’intera somma, tra Stato, Chiesa e altre confessioni viene fatta però in base alla percentuale delle firme espresse.

Succede così che a fronte di un 37% di firme a favore della chiesa venga devoluto all’Istituto del Sostentamento del Clero l’87% della somma totale. Per il 2010 più di un miliardo di euro.

La Chiesa ha anche un altro privilegio e cioè riceve ogni anno una somma “in acconto” calcolata su quanto riscosso gli anni precedenti prima che siano effettuati i precisi conteggi sulle imposte.

L’art 49 della legge 222 prevede che una commissione paritetica , nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, debba valutare, ogni tre anni, il gettito dell’8 per mille e nel caso rivederlo . A quanto ne so questa commissione non ha mai riveduto il meccanismo che pur ha fatto lievitare, dal 1990 ad oggi la somma per la Chiesa di ben cinque volte .

(Art. 49 -Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.)

Per concludere un breve accenno al Titolo 3 relativo all’istituzione del Fondo per gli edifici di culto. Le norme sono complesse da interpretare ma l’art. 53 chiarisce senza dubbio che vengono erogati contributi statali, regionali e comunali, tanto è vero gli edifici di culto non possono essere alienati dalla Chiesa prima di vent’anni, pena la restituzione delle somme erogate. Dalla fonte UAAR www.icostidellachiesa.it per il 2010 sono stati stimati 70 milioni di euro devoluti al Fondo dallo Stato e ben 94 milioni dai Comuni.

(Art.53 Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 (4), e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo.
Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.)

Domani continua con l'articolo 8 dell'Accordo di Revisione sugli effetti civili dei matrimoni celebrati in chiesa.